Conversione pignoramento

Conversione del pignoramento: che cos’è?

La conversione del pignoramento è una possibilità, in mano del debitore esecutato, di sostituire a delle cose pignorate prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 – una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, agli interessi e alle spese.

L’istituto della conversione del pignoramento nasce per riconoscere al debitore il diritto soggettivo di tutelare i propri beni. In questo modo, al contempo, preserva gli interessi dei creditori che hanno promosso o sono intervenuti nella procedura esecutiva.

Come avviene la conversione del pignoramento?

L’istanza di conversione del pignoramento può essere depositata dal debitore fino a quando non venga emessa dal giudice l’ordinanza di vendita o l’assegnazione. Una nuova domanda successiva all’istanza di conversione sarebbe inammissibile.

L’istanza di conversione del pignoramento si presenta alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari. In alternativa, alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale del luogo ove è stato eseguito il pignoramento. A pena di inammissibilità, occorre allegare la prova di pagamento della cauzione di almeno un sesto del debito. In alternativa, un assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura esecutiva. La somma viene versata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.
Ogni sei mesi il giudice provvede, secondo l’art. 510 del c.p.c., alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.

Cosa succede se il debitore è inadempiente?

Il debitore si considera inadempiente se non versa la somma, secondo quanto stabilito nell’ ordinanza ai sensi del terzo comma dell’art. 495c.p.c., ovvero se omette o ritarda, di oltre 30 giorni, il pagamento anche di una sola delle rate previste ex art. 495, comma 4c.p.c.
In tal caso, le somme già versate si considerano fare parte dei beni pignorati ed il giudice, su istanza del creditore procedente e di quello intervenuto, ne dispone senza indugio la vendita.

Una volta pervenuta l’istanza di conversione, il giudice fissa, entro 30 giorni, un’udienza nel corso della quale le parti vengono ascoltate e si determina la somma da offrire in sostituzione del bene pignorato, e si definisce l’eventuale rateizzazione.

Come rateizzare un pignoramento?

Il pagamento in rate è un’opzione prevista per beni mobili e immobili e può estendersi al massimo a 48 mesi. Nel corso di rateizzazione, la somma da versare comprende anche gli interessi scalari al tasso convenzionale eventualmente pattuito.

Qualora il debitore non esegua il versamento dell’importo stabilito dal giudice, ovvero ritarda di oltre 30 giorni il versamento anche soltanto di una rata prevista nel quarto comma, le somme versate finiscono per essere include tra i beni pignorati. Il giudice dell’esecuzione dispone la vendita di questi ultimi.

Se viene concessa la rateizzazione, la somma da versare dovrà includere anche gli interessi scalari, al tasso convenzionale pattuito oppure al tasso legale vigente.
Le cose pignorate vengono liberate dal vincolo solo quanto l’intera somma viene versata per estinguere la procedura.

Cosa succede dopo conversione pignoramento?

Dopo aver ricevuto la richiesta di conversione, il giudice stabilisce un’udienza entro un termine massimo di 30 giorni. Durante questa udienza, le parti coinvolte vengono ascoltate e si procede a determinare l’importo che sostituirà il bene pignorato. Inoltre, viene valutata la possibilità di un piano di pagamento rateizzato, qualora fosse necessario.

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